Per la riscossione delle quote sociali viene acceso un c/c postale con firma congiunta del Presidente e del Tesoriere che avranno cura di trasferire al conto corrente bancario gli importi superiori alla giacenza minima stabilita dal Consiglio Direttivo.
E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste o per l’acquisto di beni di consumo necessari per la funzionalità dell’Associazione. Il reinvestimento deve avvenire entro l’anno successivo a quello di bilancio.
Tutti i pagamenti disposti dall’Associazione dovranno essere effettuati a mezzo bonifici bancari o assegni non trasferibili salvo che per le spese minute di cui all’art. 17
Art. 23 – Bilanci
L’esercizio finanziario dell’Associazione decorre dal primo gennaio ed ha termine il trentuno dicembre di ogni anno.
Come già indicato, il bilancio preventivo delle Entrate e delle Spese per l'anno successivo deve essere presentato all’approvazione dell’Assemblea entro il 24 dicembre di ciascun anno. mentre il bilancio consuntivo deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dal termine dell'esercizio.
Entrambi i bilanci devono essere depositati nella sede nei dieci giorni che precedono le date di convocazione delle rispettive assemblee, a disposizione dei soci che intendano prenderne visione.
Titolo 5^ SCIOGLIMENTO – DISPOSIZIONI TRANSITORIE e FINALI
Art. 24 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria secondo le modalità previste dal presente Statuto; il patrimonio