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Art 13 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall’Assemblea al momento dell’elezione.
Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea esclusivamente fra i soci, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
All’interno del Consiglio vengono eletti il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei Corsi.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano fra i presenti.
Esso attua e coordina le specifiche attività dell’Associazione nel rispetto delle norme statutarie e delle deliberazioni assembleari ed ha le seguenti funzioni:
• redigere i programmi di attività sociali previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
• curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
• redigere resoconti economico-finanziari da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
• stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
• decidere nella scelta e per l’assunzione dell’eventuale personale dipendente, nel rispetto della legge;
• deliberare circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;
• stabilire l’ammontare della quota sociale;